Condizioni Generali di Contratto (B2B)

§ 1 Ambito di applicazione e note generali (1) Le seguenti Condizioni Generali di Contratto (CGC) si applicano a tutti i rapporti commerciali tra Marc Raebiger, Duracrista, Jugenheimer Str. 50, 60528 Francoforte sul Meno, Germania (di seguito denominata "Duracrista") e il cliente (di seguito denominato "Cliente") nella versione valida al momento della conclusione del contratto. (2) L'offerta di Duracrista si rivolge esclusivamente a imprenditori ai sensi del § 14 BGB (Codice Civile Tedesco). Per imprenditore si intende una persona fisica o giuridica o una società di persone con capacità giuridica che, nel concludere un negozio giuridico, agisce nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale indipendente. (3) Condizioni generali divergenti, contrastanti o integrative del Cliente diventeranno parte del contratto solo se e nella misura in cui Duracrista ne abbia espressamente approvato la validità.

§ 2 Oggetto del contratto e conclusione del contratto (1) La presentazione dei servizi e dei prodotti (in particolare Isokristall e Izonil) sul sito web non costituisce un'offerta legalmente vincolante, ma un invito a presentare una richiesta. (2) Un contratto per forniture, formazione o altri servizi si conclude solo tramite un'offerta scritta separata da parte di Duracrista e la sua accettazione da parte del Cliente o tramite la stipula di un contratto di progetto separato. (3) Le informazioni sui prodotti fornite sul sito web hanno scopo informativo generale. I dati sulle prestazioni e le specifiche vincolanti devono essere desunti dal rispettivo contratto individuale.

§ 3 Garanzia e responsabilità per i prodotti (1) Duracrista opera come rivenditore specializzato nell'ambito della distribuzione dei prodotti. La garanzia per le proprietà chimiche e tecniche dei prodotti (ad es. Isokristall, Izonil) è assunta direttamente dal rispettivo produttore nell'ambito delle sue condizioni di garanzia. (2) Duracrista è responsabile per i difetti dei prodotti consegnati secondo le disposizioni di legge del diritto di vendita tedesco (§§ 433 segg. BGB), fermo restando che il termine di prescrizione per i reclami per vizi nei confronti degli imprenditori è di un anno per i beni nuovi. (3) La responsabilità di Duracrista per danni – indipendentemente dal fondamento giuridico – è limitata al dolo e alla colpa grave. Ciò non si applica ai danni derivanti da lesioni alla vita, al corpo o alla salute, nonché alla violazione di obblighi contrattuali essenziali (obblighi cardinali).

§ 4 Formazione e consulenza (1) Se Duracrista fornisce servizi di formazione o consulenza, si tratta di una prestazione di servizi. Non è dovuto un successo specifico (ad es. l'impermeabilizzazione completa di un edificio da parte del cliente), a meno che ciò non sia stato espressamente concordato per iscritto.

§ 5 Prezzi e termini di pagamento (1) Si applicano i prezzi concordati nell'offerta individuale o nel contratto. Se non diversamente indicato, tutti i prezzi si intendono netti, oltre all'imposta sul valore aggiunto (IVA) prevista dalla legge.

§ 6 Disposizioni finali (Legge applicabile e foro competente) (1) Si applica esclusivamente il diritto della Repubblica Federale Tedesca, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG). (2) Se il Cliente è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico, il foro competente esclusivo – anche internazionale – per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale è Francoforte sul Meno (Germania).

Termini e Condizioni